Non sempre ricevere un’eredità risulta vantaggioso, visto che insieme al patrimonio del defunto si ereditano anche i debiti, con il rischio di dover pagare somme consistenti. Per questo motivo il legislatore consente sempre di scegliere se accettare o meno l’eredità.
Chi è nel possesso dei beni ereditari (e quindi in primo luogo i familiari che convivevano con lui, ma anche chiunque abbia la disponibilità di un solo oggetto del defunto, anche di minimo valore) deve decidere in fretta: ha solo tre mesi di tempo.
Dopo tre mesi è considerato erede anche contro la sua volontà. In questo caso, infatti, la legge richiede una decisione rapida, per evitare che qualcuno possa continuare a godere del patrimonio ereditario senza assumere formalmente la qualità di erede, e dunque senza pagare i debiti del defunto. Se i debiti sono superiori al patrimonio lasciato dal defunto, conviene affrettarsi a rinunciare.
Per tutti gli altri, cioè quelli che non sono in possesso dei beni ereditari, non c’è fretta. La legge lascia dieci anni di tempo per decidere se accettare l’eredità. Passati i dieci anni non si può più diventare eredi, salvo casi particolari. Chi non vuole essere erede, quindi, può anche non fare nulla, e lasciare che il tempo passi. Se invece vuole definire subito la questione, può rinunciare subito all’eredità.
Gli indecisi, comunque, hanno a disposizione una via di mezzo tra accettazione e rinuncia, l’accettazione con beneficio di inventario, che consente di rispondere dei debiti solo entro il valore dei beni ereditari. In questo caso bisogna tenere presente che chi ha fatto l’inventario dell’eredità ha solo quaranta giorni per fare la dichiarazione di accettazione beneficiata oppure la rinunzia, e in caso contrario è considerato erede puro e semplice. In ogni caso, chi decide di rinunciare all’eredità deve fare una dichiarazione espressa e formale. Ci sono due alternative. La rinuncia all’eredità si può fare con un atto notarile oppure con una dichiarazione nella cancelleria del tribunale del luogo ove il defunto aveva domicilio.
Ma cosa succede dopo la rinunzia?
Bisogna trovare un nuovo erede, e per ottenere questo risultato la legge indica diversi sistemi alternativi.
Prima di tutto, se l’erede era stato designato in un testamento, può darsi che il testatore abbia indicato un sostituto, nel caso in cui il primo soggetto designato non voglia (o non possa) accettare l’eredità. In caso contrario entra in gioco un meccanismo chiamato rappresentazione.
Se il primo erede designato è un figlio oppure un fratello o una sorella del defunto, l’eredità viene offerta ai discendenti di chi ha rinunciato.
Anche loro, naturalmente, possono scegliere se accettare o rifiutare. Quindi, se una persona ha deciso di rinunciare all’eredità per non pagare i debiti, è opportuno che la dichiarazione di rinuncia sia fatta anche da tutti i suoi discendenti, per evitare che debbano essere loro a pagare. Quando non opera neppure la rappresentazione, la legge prevede l’accrescimento della quota ereditaria del rinunziante a favore degli altri coeredi. Ciò può accadere, ovviamente, solo se erano stati designati più eredi, e almeno uno di essi ha accettato l’eredità. Altrimenti l’erede viene individuato secondo le regole della successione legittima, che prevede una serie di possibilità alternative, dai parenti più stretti fino ai più lontani. Lo scopo è quello di trovare sempre un erede, per favorire la definizione dei rapporti giuridici che facevano capo al defunto. In mancanza di altri possibili s successori l’eredità viene attribuita allo Stato, che in ogni caso pagherà i debiti solo entro il valore del patrimonio ereditario.
Chi può rinunciare all’eredità
La rinuncia all’eredità deve essere formale, ovvero deve essere compiuta tramite dichiarazione ricevuta dal Notaio o dal cancelliere del Tribunale e inserita nel Registro delle successioni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza. Nel caso di interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.